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A. S. 3613 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
Art. 34.
(Proroga contratti a tempo determinato)
1. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 35.
(Assunzioni di personale)
2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all’articolo 34, commi 1 e 6, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.
5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 le amministrazioni predispongono piani di
sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 1 a 5, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 4, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
7. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
Qui l'intero disegno di legge e le relative relazioni tecniche